Perequazione nel settore rifiuti urbani: fuori campo IVA se applicata la TARI
L’Agenzia delle Entrate ritorna sul tema dell’applicazione delle componenti perequative istituite, con decorrenza 1/1/2024, da ARERA con delibera n. 386, agosto 2023, denominate UR1 di 0,10 euro/utenza e UR2 di 1,50 euro/utenza, da applicarsi su tutte le utenze del servizio gestione rifiuti da parte dei gestori tariffe e rapporti con gli utenti, rispettivamente destinate alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti pescati ed alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali.
L’interpello di una società di gestione integrata servizio rifiuti
A seguito di interpello proposto da parte di società di gestione integrata servizio rifiuti, affidataria anche di applicazione e riscossione della TARIP (puntuale/corrispettivo), l’Agenzia con risposta n. 183 del 12/9/2024 affermava che “… le due componenti perequative concorrono alla determinazione dell’unitaria base imponibile IVA della TARI corrispettivo, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da assoggettare all’aliquota IVA del 10%” (v. in proposito NT, Gavioli, 8/10/2024).
L’interpello di una ulteriore società multiutility
A seguito di ulteriore interpello da parte di altra società (multiutility che gestisce più servizi pubblici a rete), l’Agenzia è tornata sul tema con risposta n. 245 del 5/12/2024 (qui allegata) con affermazioni che non lasciano dubbi: le citate componenti sono “…… inscindibilmente connesse alla tariffa (TARI e TARIP) di cui costituiscono una maggiorazione …… i relativi importi debbano considerarsi unitariamente alla tariffa di riferimento …… ai fini IVA , dette componenti devono considerarsi attratte alla tariffa di cui costituiscono una maggiorazione …..”. Pertanto gli importi delle citate componenti, addebitati come maggiorazione di importo TARI, sono fuori campo IVA; se addebitati come maggiorazione di importo TARIP, sono assoggettati ad IVA.
Componenti perequative
Per completezza sul tema “componenti perequative”, si ricorda che anche nel servizio idrico integrato ne vengono applicate. Si tratta infatti di maggiorazione ai corrispettivi dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione; gli importi addebitati sono calcolati con riferimento ai consumi, e quindi assoggettati ad IVA 10%:
– UI1 pari a 0,006 euro/mc a copertura di agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni colpite da eventi sismici;
– UI2 pari a 0,099 euro/mc a copertura del meccanismo incentivante della qualità del servizio idrico;
– UI3 pari a 0,0179 euro/mc a copertura del bonus sociale idrico.
Comunicazioni alla CSEA entro gennaio
Con l’occasione si ricorda altresì che entro il mese di gennaio 2025 i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti dovranno comunicare alla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) i dati relativi all’applicazione delle due citate componenti relative alle utenze servizio rifiuti, ed entro il mese di marzo accreditare gli importi addebitati sui documenti di riscossione delle singole utenze (v. in proposito NT, Prandi, 21/11/2024).