Recenti comunicati condivisi tra ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) e vertici della Guardia di Finanza (GF) da una parte e dei Carabinieri dall’altra, hanno evidenziato il contesto di collaborazione dei rispettivi nuclei operativi nell’ambito delle attività di controllo ed accertamento stabilite dall’Autorità nei confronti degli operatori dei servizi regolati.
Il comunicato ARERA-Guardia di Finanza
Con comunicato del 5 giugno scorso ARERA e GF hanno preannunciato, per l’anno in corso e per quello successivo, controlli sulle attività dei call center gestiti da venditori di energia elettrica e di gas, operanti nel mercato della relativa fornitura, “… con l’obiettivo di assicurare la correttezza e la trasparenza delle informazioni fornite a tutela degli interessi dei clienti finali e a garanzia di un ambiente concorrenziale, sano ed equo”.
Tali impegni trovano verosimilmente ragione nel particolare momento di prevista cessazione del mercato tutelato ed alle numerose segnalazioni pervenute alle associazioni dei consumatori e da queste segnalate ad ARERA o Antitrust (AGCM-Autorità garante della concorrenza e del mercato). Che il momento sia “delicato” e che occorra massima correttezza e trasparenza da parte delle società di vendita, lo evidenzia anche il recente comunicato di AGCM che ha attivato un intervento di “moral suasion” nei confronti di 13 società di vendita, richiedendo a dette società di perfezionare/precisare le proprie offerte commerciali secondo la vigente disciplina di tutela del consumatore (1).
Altri controlli da parte di GF riguarderanno l’effettiva erogazione dei bonus sociali, quelli per il disagio economico (sconto applicato in modo automatico sulle bollette elettriche, gas ed idriche a quei nuclei famigliari con ISEE sottosoglia) e quelli per il disagio fisico (utenza elettrica a cui è collegata un’apparecchiatura elettromedicale a sostegno di persona inferma).
Nel comunicato si ricorda anche quanto effettuato da GF nell’ambito dei controlli sulla sicurezza del servizio gas e sulla continuità del servizio elettrico. Molto puntuali sono tali verifiche periodiche che ARERA effettua sulle procedure del “pronto intervento gas” e sul sistema che garantisce l’odorizzazione del gas, entrambe attività che devono essere effettuate dalle società di distribuzione gas (le cosiddette “società delle reti”).
Il controllo sul pronto intervento si basa sia sul rispetto delle procedure di alert telefonico, in entrata e in uscita dal numero telefonico che deve essere obbligatoriamente riportato sulla fattura di fornitura gas. E’ di aprile scorso la delibera ARERA n. 130/2024 “Approvazione di controlli telefonici e di verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas, in materia di pronto intervento”, a cui saranno interessate 30 società, entro il 3/12/2025.
Sono infatti ricorrenti i controlli riguardanti la sicurezza del consumatore finale di gas attraverso le campagne di ispezione sulla corretta odorizzazione del gas, unico modo per riconoscere l’eventuale “fuga di gas”. Come noto, il gas è inodore; per questo deve essere obbligatoriamente miscelato con sostanze che ne facciano assumere odore, e quindi individuare eventuali dispersioni; la mancata o insufficiente odorizzazione comporta una responsabilità della società di distribuzione (2).
La collaborazione tra GF ed ARERA “nasce” nel settembre 2001 (v. delibera n. 199); con il relativo Protocollo si delinea la tipologia degli accertamenti, prevedendo anche che “…. l’Autorità organizza presso le proprie strutture incontri e corsi a favore del personale della GF interessato alle specifiche attività oggetto del presente Protocollo, ovvero partecipa con proprio personale e mezzi a corsi della stessa tipologia attivati dal Corpo presso le proprie strutture”. Va ricordato che quel Protocollo (e i relativi aggiornamenti) sono basati su quanto disposto dall’art. 3, c. 1 e 2 del D.lgs. n. 68/2001 (3).
Da quella data in poi, la collaborazione tra ARERA e GF si è via via intensificata, dando corso a verifiche e controlli, oltre che nell’area energia (gas ed elettricità), anche nell’area del servizio idrico integrato. Ne è prova il rinnovo del Protocollo effettuato nel 2005 (v. delibera n. 273), ampliato e perfezionato anche alla luce delle esperienze “sul campo” e sulla base dell’evoluzione di normative o di adempimenti prescritti dall’Autorità. Circa le verifiche attinenti il servizio idrico, va ricordato che è il DPCM 20/7/2012 che ha dettato le finalità e i principi ispiratori della regolazione in tale ambito (4). Significative in proposito sono state le verifiche nell’ambito dell’applicazione del primo periodo regolatorio 2012-2015 del servizio idrico integrato (v. delibere n. 432 e 433/2015).
Il comunicato ARERA-Carabinieri
Con comunicato del 4 giugno scorso ARERA e Carabinieri hanno dato notizia dell’istituzione di un Nucleo dell’Arma presso la sede di ARERA in Milano, “… con l’obiettivo di ampliare le attività di vigilanza dell’Autorità alla luce, in particolare, delle funzioni di regolazione e controllo attribuite nei settori ambientali (ciclo dei rifiuti urbani, servizi idrici, teleriscaldamento e teleraffrescamento. I militari supporteranno ARERA nell’espletamento di attività di enforcement e di specifiche attività progettuali… contribuendo a rafforzare i necessari profili di trasparenza, certezza ed affidabilità”.
La delibera ARERA che ha dato attuazione a quanto sopra è la n. 164/2024, che a sua volta deriva dalla delibera n, 310/2022 “Approvazione del protocollo d’intesa relativa ai rapporti di collaborazione tra ARERA e l’Arma dei Carabinieri”, con cui si avviava appunto la collaborazione tra le parti, sia in termini di controlli e di ispezioni presso i soggetti sottoposti a regolazione nei settori di competenza di ARERA, sia “… nell’organizzazione di iniziative didattiche, formative e divulgative per favorire la condivisione di esperienze e lo scambio di best practice”.
In conclusione, si può supporre che l’attività di controllo e vigilanza di ARERA nell’ambito dei servizi regolati possa essere supportata in particolare dalla Guardia di Finanza nei settori della Divisione Energia dell’Autorità (energia elettrica, gas, mercati energia all’ingrosso, mercati retail) e del Segretariato Generale (tutela dei consumatori, vigilanza e contenzioso). Si può altresì supporre che analoga attività possa essere svolta in particolare dai Carabinieri nei settori della Divisione Ambiente (servizi idrici, teleriscaldamento e teleraffrescamento, ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati).
NOTE
- AGCM, Comunicato del 3/6/2024 “… L’Autorità ha riscontrato criticità nelle varie voci di costo perché mancava l’indicazione di alcuni oneri che compongono il prezzo dell’energia. Riguardo ai claim ambientali, invece, è emerso che alcune affermazioni da parte delle società non fornivano circostanziate e certificate informazioni sulle concrete azioni svolte”.
- Si ricorda che l’art. 2, c. 10 della L. 481/1995 stabilisce che i componenti e i funzionari dell’Autorità, nell’esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali, ai cui doveri devono attenersi.
- D. Lgs. n. 68/2001 “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000 n. 78”: “Il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi istituzionali. La stessa collaborazione, previa intesa con il Comando generale, può essere fornita agli organismi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta”.
- DPCM 20/7/2012 (in G.U. n. 231 del 3/10/2012) “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’art. 21, c. 19 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214”.
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