La Cassa per i servizi energetici e ambientali ha pubblicato le istruzioni per il settore rifiuti e per le Autorità di sistema portuale.
Alcuni giorni fa, Csea (Cassa per i servizi energetici e ambientali) ha pubblicato sul proprio sito la circolare n. 23/2024 riguardante “Registrazione all’Anagrafica Operatori CSEA per i gestori del settore rifiuti e per le Autorità di sistema portuale a partire dal 13 maggio 2024” con cui vengono individuati i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti i soggetti che appunto devono provvedere alla registrazione (compreso le Autorità di sistema portuale).
Un ulteriore adempimento per i Comuni gestori che sono già alle prese con piano economico-finanziario e tariffe per il 2024 (entro 30 giugno) e invio, entro il 31 maggio, di dati (e relazione di cui al primo schema regolatorio) sulla qualità del servizio rifiuti (in proposito, si veda Nt+ Enti locali e edilizia del 24 aprile 2024).
Adempimento che ricade in particolare sui tantissimi Comuni che svolgono il ruolo di gestore, e molto spesso anche quello di ETC (Ente territorialmente competente): si poteva forse pensare che l’iscrizione di tali Comuni, già presenti negli archivi di ARERA, potesse essere trasferita a quelli della Csea, almeno per i dati di base e istituzionali, salvo eventuali integrazioni? Probabilmente l’analisi è stata fatta, ritenendo poi opportuno quanto riportato dalla circolare.
La registrazione alla Csea (che si ricorda essere ente pubblico economico, operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale, sottoposta alla vigilanza del MEF e di ARERA), è connaturata alla delibera ARERA n. 386/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’istituzione di componenti perequative che vanno applicate alle utenze del servizio rifiuti come maggiorazione a quanto dovuto per Tari (tributo/tariffa corrispettiva), ma “costruite” su due obiettivi diversi: “partecipare” da una parte agli oneri connessi alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in acqua (per questo si devono registrare alla Csea anche le Autorità di sistema portuale), e dall’altra a supportare le agevolazioni tariffarie di servizi regolati da ARERA, prescritte da specifiche normative conseguenti ad eventi eccezionali e calamitosi.
Vanno comunque ricordate alcune “problematiche applicative”, connesse alla componente perequativa pari a 0,10 euro/utenza riferita ai rifiuti pescati/raccolti e pari a 1,50 euro/utenza riferita agli eventi eccezionali e calamitosi, che sono state poste da più parti, es. Ifel, con documento del 13 febbraio 2024 ed articoli qui pubblicati (Nt+ Enti locali & edilizia 23/10/2023 e 29 gennaio 2024).
Per i gestori della tariffa va altresì ricordato, ai sensi dell’articolo 6.1 del TITR (Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti), l’integrazione da riportare nel «documento di riscossione» che espliciti «… relativamente a ciascuna delle componenti perequative, l’indicazione distinta degli importi (espressi in euro), del valore unitario (espresso in euro/utenza), nonché della finalità per cui tali componenti sono state istituite».
Articolo pubblicato il 17.5.2024 su NT Enti locali & Edilizia