Si ricorderà che con la Deliberazione 363/2021/R/Rif adottata da ARERA sono stati indicati, per i flussi relativi al RUR (Rifiuto Urbano Residuo) e alla FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani), i corrispettivi del trattamento precisando che gli stessi dovranno basarsi sulle condizioni di contesto nel quale gli impianti stessi sono inseriti.
Nel dettaglio, ARERA, al fine di pervenire al riconoscimento dei costi alla base delle tariffe di accesso a taluni impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ha distinto tra impianti: “integrati, minimi e aggiuntivi”.
A fronte di questa deliberazione vi è stata, per così dire, una “reazione avversa” da parte delle Regioni, le quali poi sono state “accusate” di non aver applicato correttamente i criteri per l’individuazione degli impianti minimi. La reazione degli operatori di settore è stata infatti forte e d’impatto. Numerosi sono stati i contenziosi promossi e si attendeva la pronuncia del Consiglio di Stato il quale, si ricorda è stato chiamato a chiarire se ARERA sia o meno competente nel definire i criteri per l’individuazione degli impianti minimi.
La decisione n. 10550/2023 del Consiglio di Stato
Orbene, il Consiglio di Stato con la decisione n. 10550/2023 pubblicata il 6 dicembre 2023, dopo aver ripercorso, e non senza difficoltà, l’evoluzione normativa che ha caratterizzato il progressivo accrescimento del potere regolatorio di ARERA e, dall’altro il quadro normativo che disegna il quadro delle competenze programmatorie e pianificatorie, ha ritenuto che ARERA nel fornire i criteri per individuare i “minimi” quale fattore essenziale per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti, “… non solo ha indirizzato il potere programmatorio delle Regioni, avocandosi un potere di direttiva attribuito allo Stato, che il legislatore non ha inteso delegarle, neppure nelle più recenti novelle di settore (v. la legge del 2020 che ha introdotto l’art. 198-bis del d.lgs. n. 152 del 2006); ma ha di fatto arricchito di contenuti ad esso estranei il potere pianificatorio delle Regioni, individuando la soluzione “normativa” alle criticità impiantistiche nella sostanziale acquisizione al sistema pubblicistico di impianti operanti in regime di libera concorrenza”.
I punti interrogativi
Si tratta di una sentenza che pone molti quesiti, il primo dei quali è questo:
- Che fine fanno le delibere regionali adottate in esecuzione della Deliberazione ARERA? Stante la carenza di potere e il vizio di incompetenza che affligge la delibera di ARERA, tale vizio si riverbera inevitabilmente sulle deliberazioni e sugli atti regionali adottati in esecuzione della stessa. Dunque l’illegittimità della Delibera ARERA nella parte, si ribadisce, in cui detta i criteri per l’individuazione degli impianti “minimi”; si ripercuote sulle deliberazioni regionali in materia;
- Che cosa succederà a partire dal 2 gennaio 2023? Intanto si conferma che non tutto il metodo MTR2 viene travolto dalla sentenza del Consiglio di Stato. Sembrerebbe confermarsi quando già disposto dal TAR – sia pure con le precisazioni offerte dal Consiglio di Stato – secondo cui solo la parte della deliberazione nella quale ARERA definisce i criteri per l’individuazione degli impianti minimi viene travolta dal decisum – pertanto il resto rimane in vita. Certamente, al netto di eventuali interventi normativi e con riserva di ulteriori riflessioni, scompaiono definitivamente le tariffe al cancello.
Con l’auspicio e l’augurio che il nuovo anno porti ad ARERA una nuova visione del complesso settore dei rifiuti.
Il testo della decisione del Consiglio di Stato n. 10550/2023