NUOVA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SU ATTIVITA’ ILLECITE NELL’AMBITO CICLO RIFIUTI
Anche nella legislatura in corso (la 18°), il Parlamento analizzerà le attività illecite connesse nell’ambito del ciclo rifiuti; infatti con legge 7.8.2018 n. 100 si è provveduto alla “Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati”. Il tema non è nuovo per il nostro Parlamento, perché sarà la sesta indagine parlamentare sull’argomento, con il perimetro delle funzioni attribuite alla Commissione allargato, frutto anche delle modifiche susseguitesi nel tempo o di fatti nuovi intervenuti nel settore oggetto dell’indagine. La prima indagine conoscitiva è stata formalizzata con legge 10.4.1997 n. 97; la relativa Commissione iniziò i suoi lavori nel giugno di quell’anno, pochi mesi dopo l’emanazione del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22, il cosiddetto “decreto Ronchi” che recependo direttive comunitarie, dettava norme riorganizzative sul “ciclo rifiuti”, delineando ruoli a regioni, province e comuni. Nel tempo, si sono susseguite, nelle successive legislature, altre analoghe commissioni (a) con nuovi argomenti trattati, anche con riferimenti alle situazioni di specifiche regioni, creando così una vasta documentazione, fondamentale per lo studio e l’analisi delle problematiche trattate (b).
Ma quali i compiti che la legge assegna alla Commissione che lavorerà durante la legislatura in corso? Essa è composta da 15 deputati e 15 senatori che, nello svolgimento della propria attività, ha stessi poteri e limitazioni dell’autorità giudiziaria; “la Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto” (legge cit., art. 4.1). Inoltre “la Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati” (art. 2.2); inoltre “riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori” (art.1.2). Ripercorrendo il testo della legge, vediamo i compiti attributi alla Commissione (art.1.1) che sostanzialmente erano presenti anche nelle attribuzioni della analoga Commissione istituita nella precedente legislatura:
- effettuare indagini sulle attività illecite connesse al ciclo rifiuti, sulle organizzazioni coinvolte e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata;
- individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore rifiuti e altre attività economiche, analizzando anche il traffico dei rifiuti tra le regioni;
- individuare attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti;
- verificare se sussistono comportamenti illeciti della P.A.;
- verificare l’eventuale presenza di attività illecite relativi ai siti inquinati e all’attività di bonifica, oltre che la gestione dei rifiuti radioattivi;
- analizzare se sussistono attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato con riferimento alla gestione dei depuratori e dello smaltimento dei fanghi.
Sono invece nuovi compiti , provvedere a:
- verificare lo stato di attuazione delle bonifiche dei siti inquinati e la corretta attuazione della normativa in materia ambientale;
- verificare la sussistenza di attività illecite nella gestione di smaltimento di materiale contenenti amianto;
- indagare sulle attività illecite connesse al fenomeno degli incendi e su altri fenomeni riguardanti impianti di gestione dei rifiuti.
L’ultimo compito affidato lo si riporta per intero in considerazione del riferimento che viene fatto all’economia circolare:
- l) “compiere a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso gli impianti che adottano procedimenti riconosciuti di migliore qualità e maggiore efficacia in campo ambientale, ovvero adottano tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione, in attuazione dei principi di economia circolare, al fine di prevenire gli illeciti ambientali”.
(a) 17° legislatura: legge 7.1.2014 n. 1; 16° legislatura: legge 6.2.2009 n. 6; 15° legislatura: legge 20.10.2006 n. 271; 14° legislatura: legge31.10.2001 n. 399; 13° legislatura: legge 10.4.1997 n. 97.
Foto : Parlamento Italiano