L’impatto della Sentenza 7/1/2025 n. 81 del Consiglio di Stato Sez. 5 sulla scelta della modalità di applicazione della Tariffa Rifiuti da parte dei Comuni
La metodologia per la determinazione delle tariffe per la copertura dei costi del servizio rifiuti, da parte dei Comuni, è normata principalmente da:
- il D.P.R. n. 158/1999, normando all’Art. 5 (tariffa per le utenze domestiche) e all’Art. 6 (per le utenze non domestiche) le modalità applicative della tariffa, individua per la componente variabile della tariffa prioritariamente l’attribuzione sulla quantificazione di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze e per gli enti locali che non hanno attivato sistemi di misurazione dei rifiuti l’applicazione un sistema presuntivo (metodo normalizzato) con la metodologia e i coefficienti potenziali di produzione (Kb e Kc) come da allegato al decreto;
- l’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevedendo:
1. al comma 651 che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”
2. al comma 652 che “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 … può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. …” inoltre “… può prevedere … l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b … inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. …”
3. al comma 668 che “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”
Prefigurando cosi la possibilità di un’ampia scelta tra diverse metodologie di applicazione della tariffa da parte dei comuni con l’approvazione, in sede di istituzione, del regolamento del prelievo e conseguentemente delle tariffe da approvarsi annualmente:
- ai sensi del comma 651 della L. n. 147/2013, applicando una TARI Binomia con il metodo normalizzato e l’adozione di coefficienti all’interno dei range previsti di legge, in questo caso può muoversi con una certa libertà anche se è prudenziale giustificare eccessive disparità di trattamento tra le varie categorie di utenza in merito alla scelta degli stessi coefficienti;
- ai sensi del comma 652 della L. n. 147/2013, applicando:
- una TARI Binomia con metodologia normalizza applicando coefficienti diversi da quelli previsti di legge, ma giustificati e determinati a seguito di apposite rilevazioni della produttività media ordinarie delle varie categorie di utenza site sul territorio;
- una TARI Monomia determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, coefficienti anche in questo caso giustificati e determinati a seguito di rilevazioni sulla produttività media ordinarie delle varie categorie di utenza;
- In caso di misurazione dei rifiuti (Best Practice Model €/kg o Advanced Best Practices Model €/kgCO2 – PAYT Urban Agenda for the EU) applicando:
- una TARI Trinomia Puntuale (TARIP) con una parte della quota variabile commisurata sulla base della misurazione dei conferimenti delle utenze per una o più tipologie di rifiuto, mentre la parte della variabile non a misura applicando i coefficienti di legge ovvero dedotti da rilevazioni sulle produttività media ordinarie;
- ai sensi del comma 668 della L. n. 147/2013 la Tariffa Corrispettiva in luogo della TARI e con modalità similari alla TARIP, solo se sono stati adottati sistemi di misurazione puntuale come disciplinati dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministro dell’ambiente con quantificazione almeno del rifiuto urbano residuo (RUR)
Allo stato attuale, in ottemperanza alla normativa vigente e come ribadito dalle “LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E PER L’ELABORAZIONE DELLE TARIFFE” del MEF, i comuni solo se non adottano il metodo normalizzato e soprattutto i coefficienti di legge, evitando tra l’altro situazioni di immotivata disparità di trattamento, ma propendono per una modalità tariffaria come previsto dal comma 651 della L. n. 147/2013 devono giustificare la scelta di coefficienti adottati a causa dell’esistenza di circostanze particolari e riferite ad una specifica situazione locale e produttiva che possono non essere state individuate dai compilatori del D.P.R. n. 158 del 1999, che hanno rilevato valori medi-ordinari all’interno di grandi aggregazioni sovraregionali (nord, centro, sud); tali giustificazioni devono essere supportate da apposite rilevazioni della produttività media ordinarie delle varie categorie di utenza site sul proprio territorio.
Questa modalità di procedere, adottata da quasi tutti gli Enti Locali e avallata in passata da diverse sentenze, è oggi messa in discussione dalla Sentenza del 7 gennaio 2025 n. 81 del Consiglio di Stato Sezione 5.
La Sentenza entra nel merito delle modalità di scelta del metodo tariffario da parte della PA, a seguito di ricorso da parte della Associazione Italiana Operatori Settore Sosta Parcheggi e Mobilità, sentenziando che in qualunque caso il comune deve motivare a monte ed efficacemente le ragioni della scelta, anche nel caso che si opti per l’applicazione del metodo normalizzato, ai sensi del comma 651 della L. n. 147/2013, con l’applicazione dei coefficienti di legge.
Nel merito della sentenza ci sono alcuni passaggi particolarmente importanti quando afferma:
- al punto 8.1, mettendo a confronto quanto previsto dai commi 651 e 652 (art. 1, L. 147/99), che “… due sono pertanto i metodi indicati dal legislatore per il calcolo della tariffa: quello “normalizzato” basato sulla stima dei rifiuti tendenzialmente producibili dalle singole categorie di uffici e servizi; l’altro “puntuale” basato sulla quantità effettiva di rifiuti producibili (e non prodotti). I due modelli sono posti dal legislatore “in alternativa” tra di loro;”
- al punto 8.6, “… il potere di scelta tra i due metodi (normalizzato e puntuale) resta saldo in capo alla PA purché quest’ultima giustifichi adeguatamente le ragioni per cui ritiene di optare per un metodo in luogo dell’altro; … un simile obbligo di motivazione, nella scelta tra i due metodi, assume contorni ancora più stringenti nel momento in cui emergono – proprio come nel caso di specie mediante le suddette relazioni tecniche di parte appellante – elementi tali da far propendere per una applicazione iniqua e sproporzionata della suddetta tariffa rifiuti per via del metodo normalizzato … Pertanto le amministrazioni debbono avere ben presente di avere due opzioni metodologiche (da scegliere “in alternativa”) e che la scelta dell’una rispetto all’altra, proprio per garantire la tenuta positiva e dunque l’effettività della norma (in particolare quella di cui al comma 652), deve essere il frutto di adeguata ponderazione che induca la PA a scegliere uno dei due modelli …”
Pur producendo effetti solo per le parti in causa, la sentenza sarà un precedente che peserà su una serie di ricorsi a cui darà oltretutto il via, presentabili anche da altre associazioni di produttori, con conseguenze che potrebbero essere anche onerose per i comuni quali l’eventuale annullamento di delibere tariffarie e altro.
In previsione di una simile evoluzione non si può far finta che nulla sia accaduto, sicuramente conviene cominciare a pensare di adeguare preventivamente gli atti e le delibere di approvazione del Regolamento e delle tariffe, anche se è difficile ipotizzare che tutti i comuni siano in grado di far eseguire appositi studi per ridefinire i coefficienti basandoli “sulla quantità effettiva di rifiuti producibili”, ovvero giustificare adeguatamente la scelta di utilizzare quelli del 158/99, cioè sempre in raffronto alla produzione media delle attività del proprio territorio.
Ma le trasformazioni in ambito di tariffa rifiuti non si fermano: ARERA con la deliberazione n. 56/2025/R/RIF del 18 febbraio 2025 ha avviato il procedimento di riordino per la definizione di primi criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con previsioni di concludere le attività entro il 31 luglio 2025.
Tra le finalità dichiarate da ARERA da perseguire nel procedimento di riordino tariffario:
- rafforzare la coerenza al principio PAYT attraverso la definizione di criteri maggiormente adeguati al nuovo contesto e al raggiungimento dei target europei di economia circolare;
- ridurre l’eterogeneità nell’articolazione dei corrispettivi, introducendo regole uniformi volte a prevenire distorsioni e disallineamenti tariffari;
- valorizzare le attività di misura (la cui diffusione appare ancora limitata sul territorio nazionale e concentrata soprattutto nei contesti più avanzati, con l’emergere di un divario tra le diverse aree del Paese) quale presupposto per promuovere la digitalizzazione e lo sviluppo del settore, nonché il coinvolgimento attivo e la partecipazione consapevole di tutti i componenti del sistema di gestione dei rifiuti.
Capiremo quale sarà l’impatto di questo riordino una volta pubblicati i documenti di consultazione da parte della stessa ARERA.
Sicuramente i comuni dovranno affrontare una fase di importanti modifiche in ambito di tariffa Rifiuti, in concomitanza anche con l’avvio del MTR-3 nel 2026, fase caratterizzata da ricorsi e relative interpretazioni giurisprudenziali e riordino tariffario di ARERA oltre alle modifiche legislative di cui ho parlato in precedenti articoli e cioè: l’inserimento, già operante, tra gli urbani dei rifiuti organici da attività di manutenzione del verde privato (nuova categoria 20-bis nell’allegato L-quinquies DEL TUA) e la prevista applicazione di una parte della tariffa fissa, quella relativa al decoro urbano, anche ai produttori di speciali.