Introduzione della categoria 20-bis nell’allegato l-Quinquies del TUA: alcune considerazioni
Con il D.l. n.153, all’art. 4, comma 2, lettera b), è stata inserita la nuova categoria di attività «20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.» all’allegato L-quinquies, della Parte IV del Dl.gs 152/2006.
Precedentemente all’introduzione di questa modifica la gestione degli scarti organici da attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato faceva riferimento ai seguenti articoli del D.lgs. 152/2006:
- l’art.183, c. 1., lett. b-ter), n. 5. che annovera tra i rifiuti urbani “i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché’ i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati”;
- l’art. 185, c. 1, lett. f), che esclude, tra gli altri, dalla categoria dei rifiuti “… la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi …”,
- l’allegato L-quater al Titolo I della parte quarta comprende tra i rifiuti urbani provenienti da altre fonti, art.183, c. 1., lett. b-ter), n. 2., i rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi, codice EER 20 02 01.
Escludendo quelli provenienti dalla gestione agricolo forestale, i residui organici delle attività di manutenzione del verde sono, ai sensi del D.lgs. 152/2006, rifiuti e, prima dell’introduzione della categoria 20-bis, erano ripartiti tra:
- Urbani: se prodotti dalla gestione del verde urbano o da attività private “fai da te” degli utenti della tariffa;
- Speciali: se prodotti dalla manutenzione del verde privato realizzata da una impresa specializzata nel settore come chiarito anche dalla Circolare n. 51657 del 14 maggio 2021del Ministero Ambiente.
Con l’introduzione del 20-bis i rifiuti da attività di manutenzione del verde privato realizzate da imprese specializzate passano da speciali a urbani, generando in molte realtà conferimenti di quantitativi di notevoli dimensioni con conseguenze rilevanti in relazione alla capacità ordinaria di assorbimento del servizio pubblico.
Per il loro conferimento, considerata l’impossibilità di accogliere tali quantitativi nel normale circuito del servizio pubblico di raccolta (circuiti porta a porta o circuiti stradali esistenti), dovranno essere previste apposite modalità quali il conferimento presso i centri di raccolta, strutturando apposite zone di dimensioni adeguate al deposito realizzate in sicurezza per l’ambiente e la salute umana, ovvero posizionamento di scarrabili presso i luoghi di lavorazione con ritiro da parte del gestore una volta riempiti.
Tutto questo significa aumenti dei costi d’investimento, di organizzazione e operativi che assieme ai nuovi costi di avvio al recupero di questa mole di rifiuto vegetale andranno a pesare sulla tariffa applicata alle utenze.
L’unica possibilità per non far pesare questi costi sulla tariffa su tutti gli utenti ma solo sugli effettivi produttori è, per questa tipologia di rifiuto, l’applicazione di una tariffa sulla base dei quantitativi conferiti, che può essere applicata non solo in tariffa puntuale ma anche in presenza di quella normalizzata o della monomia, quindi una tariffa €/kg del tipo diretta in caso di conferimento presso il centro con pesatura o indiretta su Peso specifico in caso di ritiro di contenitore dedicato.
Sembrerebbe tutto risolvibile, ma rimangono questioni di non poco conto da affrontare e regolarizzare.
L’art 1 della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 al comma 641. dispone che “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. …” e al comma 642 “La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. …”
È indubbio che il produttore del rifiuto urbano è l’operatore delle attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato e che il momento di produzione del rifiuto urbano (principale codice europeo di riferimento ERR 200201 rifiuti biodegradabili compreso nell’Allegato L-quater del D.lgs. 152/2006) coincide con il momento di effettuazione del servizio di manutenzione.
Bisogna rilevare però che l’attività di manutenzione del verde per sua natura porta le imprese specializzate ad operare oltre ai confini comunali ove hanno la sede, in ambiti comunali in cui non sono conduttori di un’utenza, per cui la domanda che si pone è: come gestire i rifiuti prodotti in loco dalla attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde realizzata da un operatore che ha sede, conducendone la relativa utenza, in Comune diverso da quello ove si svolge l’intervento?
L’unica possibilità è regolamentare queste attività con le stesse modalità utilizzate in caso di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni temporanee con organizzatori non conduttori di utenza nel comune, vincolando il rappresentante legale a sottoscrivere apposita obbligazione e a comunicare preventivamente tutti i dati necessari all’applicazione della tariffa, la scelta di modalità di conferimento, la targa del mezzo per l’eventuale conferimento al centro di raccolta, i tempi di realizzazione dell’intervento e ogni altra informazione necessaria.
Caso diverso è quando parte degli scarti di lavorazione, ad esempio di legno, sono trasportati nel comune ove ha sede l’operatore ai fini del loro riutilizzo, in questo caso i rifiuti derivanti da questa ulteriore attività sono di competenza del comune stesso dove ha sede l’azienda e non di quello ove è stata realizzata la manutenzione.
Un’ultima questione riguarda il controllo, nel senso di come esercitarlo e da parte di chi, sui corretti conferimenti da parte dell’operatore al fine di evitare che contengano rifiuti vegetali provenienti da attività svolte in altro comune.
Sarà compito delle amministrazioni comunali adeguare i regolamenti del prelievo, del servizio e dei centri di raccolta per recepire la modifica e normarla al più presto e comunque entro le scadenze di legge per gestire questa aggiuntiva mole di rifiuti urbani conferibile a partire dall’anno in corso.