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Quota fissa TARI e produttori di rifiuti speciali

Due atti della Cassazione del 2024 (la sentenza n. 23228/2024 e l’ordinanza n. 13455/2024) hanno riacceso il dibattito sulla possibilità di applicare la quota fissa della TARI anche ai produttori dei rifiuti speciali.

La tariffa rifiuti, oggi applicabile sia nella versione tributo (TARI) sia nella versione corrispettivo, è un prelievo destinato alla copertura integrale dei costi sostenuti per la gestione dei rifiuti urbani e come tale da applicarsi ai soli produttori di questi rifiuti, come ci ricorda la normativa:

  • comma 1 dell’art.1 del d.p.r. 158/1991 “È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, riportato nell’allegato 1 al presente decreto.”;
  • commi 641 e 642 dell’art.1 della legge 147/2013 “641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani…”– “642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani…”

nel rispetto del principio “chi inquina paga” rapportando la tariffa, in particolare quella variabile, alla produzione dei rifiuti o in maniera presuntiva (metodo normalizzato) o meglio alla reale produzione dei singoli utenti attraverso la quantificazione dei conferimenti.

Se approfondiamo il tema dei costi ammessi a riconoscimento tariffario, ai sensi del MTR di ARERA, è innegabile che le componenti di costo variabile del Piano Economico Finanziario della tariffa rifiuti sono relative alla gestione della raccolta, del trasporto e del trattamento dei rifiuti urbani.

Di contro le componenti di costo fisso sono relative, da una parte, a costi sostenuti per la gestione dei rifiuti urbani che per loro natura sono indivisibili in quanto non dipendenti dalla quantità di rifiuti urbani prodotti dalla singola utenza, quali gli investimenti per la disponibilità comunque del servizio e quelli comuni, ma dall’altra ricomprendono anche una quota importante di costi che non riguardano la sola gestione dei rifiuti urbani e cioè quelli relativi al DECORO URBANO come individuati dallo stesso MTR:

“La componente CSLa è relativa ai costi operativi per l’attività di spazzamento e lavaggio, ossia l’insieme delle operazioni di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, di lavaggio strade e suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito. Sono altresì incluse:

  • la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali;
  • la raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;
  • raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali).”

Ovviamente sono da considerare quali costi attinenti al decoro urbano anche le relative quote dei costi d’uso del capitele, es. ammortamento spazzatrici, e dei costi comuni.

Indubbiamente della parte di servizio di decoro urbano ricompresa nella gestione dei rifiuti urbani usufruiscono tutte le attività presenti in un ambito tariffario comprese quelle che producono prevalentemente rifiuti speciali, pur non contribuendo queste ultime alla copertura dei relativi costi.

Per poter applicare anche ai produttori di rifiuti speciali la quota di tariffa relativa alla copertura dei costi inerenti al decoro urbano, cosa peraltro auspicabile, è però necessaria una modifica della normativa e in particolare della legge 147/2013 prevedendo che:

Per la determinazione della quota fissa, limitatamente alla componente della TARI posta a copertura dei costi relativi allo spazzamento, al lavaggio delle strade e alle piazze pubbliche, compresa la relativa quota dei Costi Comuni e dei Costi d’Uso del Capitale, la superficie assoggettabile è quella ove si formano rifiuti sia urbani sia speciali.

Modificando, in tal senso e limitatamente alla copertura dei costi relativi al decoro urbano, il presupposto (comma 641), le utenze assoggettate (comma 642) e soprattutto le superfici assoggettate ed escluse (comma 649).

La tariffa fissa sarebbe così composta da due sotto componenti:

  • componente fissa costi indivisibili gestione rifiuti urbani alla quale sono assoggettate solo le superfici suscettibili di produrre rifiuti urbani;
  • componente fissa costi decoro urbano alla quale sono assoggettate le superfici suscettibili di produrre rifiuti sia urbani sia speciali.

Per che riguarda l’individuazione dei costi afferenti al Decoro Urbano, questi potrebbero indicativamente essere costituiti dalle seguenti voci di PEF:

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL intera quota
Costi d’uso del capitale   CK limitatamente agli investimenti attinenti ai costi della componente CSL e comunicati separatamente dal soggetto gestore in sede di predisposizione di PEF
Costi comuni   CC Individuati in rapporto al peso dei costi decoro urbano rispetto al servizio complessivo
Costi operativi fissi previsionali Se presenti limitatamente ai servizi inerenti alla componente CSL
Oneri relativi all’IVA indetraibile In caso di tributo e relativamente alle sole voci soprariportate

Infine per una corretta ed omogenea determinazione a livello nazionale di questi costi all’interno dei Piani Economici Finanziari sarebbe necessaria, a seguito dell’auspicata modifica legislativa, la definizione di una modalità strutturata per la loro determinazione e dei relativi obblighi di comunicazione da parte del gestore del servizio da parte di ARERA nella predisposizione del nuovo aggiornamento del MTR

Mauro Sanzani
È direttore operativo di AltraLeonia S.r.l. e componente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione OPERATE, di cui è socio fondatore e membro del CdA. Competente, in qualità di project manager ed esperto di settore, di un gruppo interdisciplinare e interaziendale di professionisti senior che erogano servizi e consulenza per...

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